LE ALTERNATIVE POSSIBILI DOPO LO STOP AI VOUCHER

Dal 17 marzo 2017 è stata abrogata l’intera disciplina del lavoro accessorio. Il decreto legge n. 25 del 2017 prevede una fase transitoria nel corso della quale sarà possibile continuare ad utilizzare i voucher già acquistati fino all’entrata in vigore del decreto legge stesso (17 marzo 2017).

L’improvvisa e totale abrogazione della disciplina del lavoro accessorio ha determinato un vuoto normativo per quel che riguarda la possibilità, per privati, professionisti e imprese, di gestire efficacemente le esigenze di prestazioni di lavoro saltuarie o comunque caratterizzate da ampia flessibilità. In attesa che siano resi disponibili nuovi strumenti ad hoc, i datori di lavoro sono obbligati a cercare, tra le tipologie contrattuali ad oggi disponibili, le soluzioni più confacenti all’attività svolta e più vantaggiose secondo una valutazione costo/beneficio.

Quali sono le possibili alternative?

La forma contrattuale più vicina all’occasionalità determinata dai voucher è il lavoro intermittente/a chiamata.

Caratteristica principale del lavoro intermittente è l’alternarsi di fasi in cui non vi è effettiva prestazione lavorativa ma semplice attesa della chiamata da parte del datore di lavoro e fasi in cui vi è effettiva prestazione di lavoro. Il datore di lavoro, nel richiedere la prestazione lavorativa, dovrà rispettare comunque il preavviso formalizzato nel contratto di lavoro, il quale, in ogni caso, non può essere inferiore ad un giorno.

Il lavoro a chiamata non costituisce una sottospecie del lavoro a tempo parziale, rispetto al quale si differenzia per la mancanza di determinatezza della prestazione. In particolare, nel part-time (sia di tipo orizzontale o verticale) il lavoratore ha la sicurezza di svolgere la prestazione e di ricevere la retribuzione, mentre nel lavoro intermittente è incerto lo stesso svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto il datore di lavoro ha la facoltà discrezionale di richiederne l’effettuazione in funzione delle esigenze produttive e dell’organizzazione aziendale, ben potendo non chiamare affatto il lavoratore.

Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso:

– per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;

– in ogni caso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età;

– anche con percettori di indennità di disoccupazione (Naspi/Aspi); in tal caso il lavoratore deve inviare copia del contratto; nel caso questo preveda una indennità di disponibilità, si considerano sospese dalla NASpI tutte le giornate, comprese quelle nelle quali non vi è stata chiamata. In caso di contratto senza indennità di disponibilità verranno sospese solo le giornate di effettivo lavoro, che possono essere comunicate ad ogni fine mese.

In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari; in caso di superamento del predetto periodo, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Al momento i dati richiesti circa la prestazione lavorativa sono esclusivamente la data di inizio e la data di fine; le modalità per comunicare la chiamata di lavoro intermittente sono esclusivamente le seguenti:

– via email all’indirizzo Pec intermittenti@pec.lavoro.gov.it; per utilizzare tale canale il datore di lavoro deve inviare, in allegato alla mail,  il modello “UNI-Intermittente” compilato in ogni sua parte; ogni singolo modello permette di comunicare fino ad un massimo di dieci lavoratori coinvolti anche in periodi di chiamata di lavoro intermittente diversi. E’ possibile utilizzare tale modalità di comunicazione anche da indirizzi di posta non certificata;

– tramite il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro;

– inviando un sms al numero 339-9942256, previa registrazione al portale Cliclavoro;

Tale comunicazione non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione.

Le giornate per cui è stata inviata la comunicazione dovranno risultare sul libro unico del lavoro.

 

Il nostro studio è a vostra disposizione per poter valutare insieme le soluzioni migliori per l’inserimento del personale all’interno della vostra azienda ai seguenti recapiti:

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