Retribuzioni in contanti: dal 1 luglio 2018 non sarà più possibile. Quali sanzioni?

Dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
– bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore
– strumenti di pagamento elettronico
–  pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento
– emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Ai fini della contestazione, quindi, è necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine.

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Per rapporto di lavoro, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

L’obbligo non riguarda i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, né quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

LE SANZIONI

Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di tracciabilità delle retribuzioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

RICORDIAMO CHE ….

La retribuzione deve essere corrisposta periodicamente con le modalità e nei termini stabiliti nel contratto collettivo e/o individuale (o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui il lavoro viene eseguito).

L’obbligo di pagare la retribuzione sorge dopo che il lavoratore ha effettuato la prestazione.

LE NOSTRE SOLUZIONI:

Lo Studio, per semplificare e agevolare i clienti nei confronti dei nuovi adempimenti offre le seguenti possibilità:

  • generazione di un unico file bancabile contenente tutti i bonifici dei dipendenti: ogni mese vi verrà inviato un file da caricare direttamente tramite internet banking sul sito della vostra banca; non dovrete così creare manualmente ogni mese il bonifico per ciascun dipendente

  • invio mensile della busta paga tramite mail ad ogni dipendente: ogni mese potremo inviare noi direttamente ai vostri dipendenti la busta paga, rispettando in questo modo l’obbligo di consegna tempestiva al lavoratore

Nel caso siate interessati a quanto proposto vi preghiamo di contattarci all’indirizzo info@studiocrosasso.it