Dal 24/09/2015, con l’entrata in vigore del D. Lgs 151/2015 “Decreto Semplificazioni” in attuazione del Jobs Act, è stato modificato il regime sanzionatorio per i datori di lavoro che impiegano lavoratori irregolari.

Ferma restando la definizione di “lavoratore in nero”, ovvero il prestatore di lavoro per il quale non è stata effettuata la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l’impiego, l’apparato sanzionatorio viene modificato in proiezione di un nuovo regime definito “premiale”.

REINTRODUZIONE DELLA PROCEDURA DI DIFFIDA E REGIME PREMIALE

Nell’applicazione del regime sanzionatorio per lavoro nero, il trasgressore sarà nuovamente diffidabile alla regolarizzazione del rapporto con l’ammissione al pagamento del minimo entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo.

Per ammettere il datore di lavoro al pagamento della sanzione minima è stato introdotto un nuovo obbligo a carico del trasgressore che regolarizza il lavoratore in nero, ovvero quello dell’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o a termine (non a chiamata), ma che abbia durata effettiva di almeno 90 giornate di calendario al netto del lavoro prestato in nero.

Tale rapporto può essere instaurato anche a tempo parziale ma con una riduzione dell’orario non superiore al 50%.

L’istituto della diffida si applica anche in caso di precedenti periodi di prestazioni non regolarizzate nei confronti di lavoratori che risultano regolarmente assunti al momento dell’ispezione (lavoro parzialmente in nero).

In questo caso verrà applicata al trasgressore la maxisanzione per un importo proporzionale alla durata della prestazione irregolare oltre che, per quanto attiene all’obbligo di copertura dei 3 mesi di rapporto, sarà, comunque, tenuto a dimostrare che suddetto obbligo sia stato rispettato (conteggiando i 90 giorni dalla data di assunzione spontanea).

In caso di situazioni di pregresso lavoro sommerso già regolarizzato e per il quale sia possibile dimostrare che il trasgressore abbia adempiuto a tutti gli obblighi (comunicazione al centro per l’impiego, lettera assunzione, erogazione della retribuzione e versamenti contributivi, durata di almeno 90 giorni), continuerà ad applicarsi la c.d “diffida ora per allora”. 

Il datore di lavoro viene ammesso al pagamento del minimo edittale entro il termine non di 30 ma sempre di 120 gg.

Il rispetto dei parametri del suddetto rapporto di lavoro in regime di diffida costituisce condizione essenziale affinché il datore di lavoro possa legittimamente ritenersi adempiente alla suddetta procedura che, pertanto nel caso di lavoro total black, si esaurisce in un intervallo temporale di 120 gg dalla notifica del verbale (30 gg per pagamento della maxisanzione + 90 gg di effettivo mantenimento del rapporto di lavoro)

MAXISANZIONE “A FASCE”

Viene introdotta un cosiddetto “regime sanzionatorio a fasce” che assorbe e sostituisce i precedenti previsti in caso di lavoro in nero totale e parziale.

La maxi sanzione viene comminata, in tutti i casi, per un ammontare proporzionale alla durata della prestazione non regolarizzata:

  • da 1.500 euro a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego sino a 30 gg di lavoro effettivo;
  • da 3.000 euro a 18.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego dal 31 e sino a 60 gg di lavoro effettivo;
  • da 6.000 euro a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego oltre 60 gg di lavoro effettivo;

Questi importi sono aumentati del 20%, oltre l’inapplicabilità dell’ammissione alla procedura di diffida, in caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno o minori inferiori a 16 anni.

Con il pagamento della nuova maxisanzione, il trasgressore si riterrà aver sanato anche gli ulteriori illeciti come la mancata comunicazione al centro per l’impiego, la mancata consegna della lettera di assunzione, violazioni in materia di compilazione del LUL.

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE

Ricordiamo che il provvedimento in questione si applica nel caso si rinvenga, al momento dell’accesso ispettivo, un numero di lavoratori in nero superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente assunti o in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.

Sono stati modificati gli importi per per la revoca di tale provvedimento 2.000 euro per le sospensioni dovute a lavoratori in nero e 3.200 per le violazioni ex D.L. 81/2008), sempre in applicazione di un c.d. regime sanzionatorio premiale, ammette la possibilità di provvedere al pagamento con un acconto (pari al 25% della sanzione) da versare al momento della presentazione della istanza di revoca e un saldo (maggiorato del 5% a titolo di interessi) da versare entro 6 mesi dalla presentazione della istanza di revoca.

 

Di seguito si riporta un breve riepilogo delle sanzioni attualmente applicabili:

MAXISANZIONE PER LAVORO NERO      

Fasce (giorni di effettivo lavoro) Sanzione per ogni lavoratore
Fino a 30 Da € 1.500 a € 9.000
Oltre 30 fino a 60 Da € 3.000 a € 18.000
Oltre 60 Da € 6.000 a € 36.000

 

SOMME AGGIUNTIVE PER LA REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’        

 

Forma di pagamento Lavoro nero Gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza
Unica soluzione € 2.000 € 3.200
Acconto del 25% € 500 € 800
Saldo + 5% € 1.575 € 2.520

 

REGISTRAZIONE DI DATI SUL LIBRO UNICO DEL LAVORO (omessa o infedele registrazione dei dati che determini differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali)

Fasce (n. di lavoratori e periodo) Sanzione
Fino a 5 lavoratori, fino a 6 mesi Da € 150 a € 1.500
Da 6 a 10 lavoratori, oltre 6 e fino a 12 mesi Da € 500 a € 3.000
Oltre 10 lavoratori, più di 12 mesi Da € 1.000 a € 6.000

 

CONSEGNA PROSPETTI PAGA (mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga)

 

Fasce (n. di lavoratori e periodo) Sanzione
Fino a 5 lavoratori, fi no a 6 mesi Da € 150 a € 900
Da 6 a 10 lavoratori, oltre 6 e fi no a 12 mesi Da € 600 a € 3.600
Oltre 10 lavoratori, più di 12 mesi Da € 1.200 a € 7.200

 

ASSEGNI FAMILIARI (mancata corresponsione in seguito alla presentazione dell’apposita domanda da parte del dipendente)

 

Fasce (n. di lavoratori e periodo) Sanzione
Fino a 5 lavoratori, fi no a 6 mesi Da € 500 a € 5.000
Da 6 a 10 lavoratori, oltre 6 e fi no a 12 mesi Da € 1.500 a € 9.000
Oltre 10 lavoratori, più di 12 mesi Da € 3.000 a € 15.000