Dal 12 marzo 2016 il lavoratore che intende recedere volontariamente dal rapporto di lavoro subordinato dando le dimissioni potrà effettuarle esclusivamente con modalità telematiche pena inefficacia.

Potrà effettuarlo utilizzando una delle seguenti modalità:

La nuova procedura è volta a garantire:

  • il riconoscimento certo del soggetto che effettua l’adempimento (pin Inps e utenza Cliclavoro)
  • l’attribuzione di una data certa di trasmissione della comunicazione (marca temporale)

L’eventuale revoca deve essere effettuata entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo.

I lavorati esclusi da questa procedura sono i lavoratori domestici, le lavoratici madri e i genitori di bambini fino a tre anni di età per cui è prevista la convalida presso la Direzione Territoriale del lavoro e nel caso di dimissioni o risoluzioni in sede protette.

ATTENZIONE:

  • L’invio del modulo sarà l’unico mezzo idoneo per il lavoratore per comunicare la propria volontà al datore di lavoro, anche al fine della decorrenza del preavviso.
  • In caso di mancata comunicazione telematica di dimissioni, e con la sola comunicazione all’azienda, il datore di lavoro non potrà in nessun caso procedere a una comunicazione di cessazione per dimissioni; qualora il lavoratore dimissionario non formalizzasse il recesso, il datore di lavoro si vedrebbe costretto ad utilizzare la procedura del licenziamento disciplinare con l’ulteriore onere di versamento del ticket a finanziamento della NASPI.

 

Consigliamo quindi ad ogni lavoratore di attivarsi per ottenere il codice pin Inps (www.inps.it) e di creare una propria utenza sul sito www.cliclavoro.gov.it .