NOVITA’ F24:

I modelli con importi a credito dovranno essere pagati esclusivamente tramite Entratel/Fisconline

 

Il 24 Aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 50/2017 che nella stessa data è entrato in vigore. Il decreto contiene una serie di misure che stabiliscono nuove regole in materia di compensazione dei crediti fiscali (Iva, redditi, Irap, Ritenute) e obbligano i titolari di Partita Iva ad utilizzare i servizi telematici per il pagamento mediante l’utilizzo del modello di pagamento F24.

Ecco i provvedimenti stabiliti dal Decreto:

  1. Riduzione da 15.000 a 5.000 Euro del limite oltre il quale, per poter utilizzare in compensazione di un credito fiscale con debiti fiscali di altra natura, (compensazione orizzontale) è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità. Non è soggetta ad alcun vincolo la compensazione di crediti con debiti della stessa natura come ad esempio compensazione del credito Iva con debito IVA (compensazione verticale).
  2. Introduzione per i titolari di partita Iva, dell’obbligo generalizzato di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per il pagamento e la compensazione di Iva, imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive. Per i titolari di Partita Iva, non sarà più possibile in nessun caso, effettuare pagamenti o compensazioni di imposte mediante l’utilizzo del servizio Home Banking offerto dalla propria banca.

Da quanto esposto ne consegue che:

TITOLARI DI PARTITA IVA: i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare il pagamento dei modelli F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate: Fisco on Line o tramite un intermediario abilitato, in presenza di compensazioni. Il contribuente che intende effettuare i pagamenti autonomamente dovrà accreditarsi per avere accesso a “Fisco on line” ed effettuare i pagamento tramite le applicazioni messe a disposizione dell’Agenzia: F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico.

NON TITOLARI DI PARTITA IVA: i soggetti non titolari di partita IVA sono soggetti ad obblighi diversi secondo la natura del pagamento da effettuare.

Il nuovo quadro normativo può essere così schematizzato:

  Titolare di partita IVA Non titolare di partita IVA
F24 con saldo a zero (compensazione totale) Telematico (fisconline/intermediario) Telematico (fisconline/intermediario)
F24 con saldo a debito (compensazione parziale) Telematico (fisconline/intermediario) Home banking/fisconline/intermediario
F24 con saldo a debito (senza compensazioni) Telematico (home banking/fisconline/intermediario) Cartaceo/Home banking/fisconline/ intermediario

Il contribuente che compensa senza l’apposizione del visto di conformità, oppure nel caso in cui sia posto da un soggetto non abilitato, sarà punito con il recupero dell’ammontare del credito utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni al 30%.

Poiché il decreto è entrato in vigore nella stessa data di emissione, dal 24 aprile 2017 qualsiasi mod. F24 contenente importi a credito utilizzati in compensazione (per esempio codice tributo 1655 Bonus Renzi, crediti Inps, Inail ecc) non può più essere pagato tramite Home banking. 

Nel caso vogliate procedere autonomamente al pagamento dei mod. F24 utlizzando il servizio Fisconline potete seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate utilizzando questo link https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp 

Il nostro Studio è abilitato come intermediario per l’invio telematico dei mod. F24 tramite Entratel; nel caso intendiate affidare a noi l’incarico, vi preghiamo di compilare il seguente modulo indicando l’Iban su cui effettuare mensilmente l’addebito, firmando dove indicato, allegando un documento d’identità e restituirlo in originale oppure tramite mail all’indirizzo info@studiocrosasso.it