Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio?
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha chiarito che il datore di lavoro nei condomini, ai fini dell’applicazione degli obblighi attualmente previsti, va individuato nella persona dell’amministratore condominiale protempore.

Nei condomini bisogna effettuare la valutazione dei rischi?
Il condominio è senza alcun dubbio tenuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi nel caso di presenza di lavoratori che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati.
Per quanto riguarda i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati si precisa intanto che ci si riferisce a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell’ambito di un condominio, con mansioni affini a quelle dei portieri (lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori con funzioni amministrative). Per questa tipologia di lavoratori trovano applicazione le disposizioni su informazione e formazione dei lavoratori, fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale e messa a disposizione di macchine ed attrezzature. L’attività di valutazione del rischio va distinta dalla sua formalizzazione in un documento e andrà, quindi, effettuata dal datore di lavoro in relazione agli obblighi informativi e formativi e a quelli eventuali derivanti dalla fornitura da parte del datore di lavoro di DPI e/o attrezzature di lavoro. Tale ottemperanza potrà appunto prescindere dalla redazione di un documento, non richiesta dalla normativa vigente, ma è anche vero che senza detta documentazione non si ha una precisa ed inequivocabile valutazione dei rischi a cui il lavoratore può essere esposto e per il quale deve obbligatoriamente essere informato e formato.
Concludendo, nel momento in cui si è in presenza di dipendenti (con qualunque contratto), vi è l’obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, informazione e formazione dei lavoratori.
Da detto documento si determina la necessità o meno di effettuare le visite mediche al personale a seconda del livello di esposizione ai rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria (ad es. movimentazione manuale dei carichi, rischio chimico, lavoro notturno, ecc).

Nei condomini bisogna effettuare il DUVRI?
In capo al datore di lavoro, e quindi al condominio nella figura dell’amministratore, è imposto l’obbligo di cooperazione e di coordinamento, e pertanto, anche nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze, è insufficiente il richiamo ai soli obblighi di fornire “informazioni dettagliate” e a quello di “informarsi reciprocamente” dovendo comunque essere garantita anche la “cooperazione”. Va rimarcato che non si tratta di un obbligo di informazione reciproca ma di un preciso obbligo di “coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente”; si fa quindi riferimento a un obbligo di natura sostanziale e non certo formale.
Dunque, bisogna effettuare il DUVRI?
Nel caso in cui il condominio adibisca del personale (compreso quello di ditte appaltatrici) a svolgere attività lavorativa nel proprio ambito, assumendo appunto l’amministratore condominiale sia la veste di committente che di datore di lavoro, vanno rispettate le disposizioni di cooperazione, coordinamento, informazione ed elaborazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali, sia fra i lavoratori del committente e quelli delle ditte appaltatrici sia dei lavoratori delle ditte appaltatrici fra di loro. Praticamente sempre.
In caso contrario, ovvero in assenza di lavoratori dipendenti o ad essi equiparati che prestino attività lavorativa per conto del condominio, l’amministratore non essendo Datore di Lavoro non è altresì tenuto ad ottemperare alle disposizioni dell’art. 26 del D. Lgs. ed in particolare non è tenuto ad elaborare il DUVRI.
Nei casi in cui è prevista la sua elaborazione, il DUVRI potrà essere utilizzato dal condominio al fine di dimostrare di avere ottemperato all’obbligo di coordinamento, sempre tenendo conto che l’obbligo in parola non può ritenersi assolto semplicemente con la redazione del documento se non sia stato dimostrato che il datore di lavoro committente abbia concretamente ottemperato all’obbligo di coordinamento in parola.
Nel caso invece di appalto per lavori edili o di ingegneria civile si rimanda alla normativa specifica sulla sicurezza nei cantieri mobili o temporanei.