Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, i sostituti d’imposta devono trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo e assimilati.

Unitamente alle nuove certificazioni il sostituto comunica, nel quadro CT, le informazioni necessarie per la ricezione telematica dei dati relativi ai modelli 730/4, solo nell’ipotesi in cui tali dati non siano ancora stati forniti.

La Certificazione Unica deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d’imposta entro il 29 febbraio 2016 (ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro).

Tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d’imposta devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016, anche qualora attestino tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non ne ha previsto la predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

In base alle nuove disposizioni, per il corretto assolvimento degli obblighi di compilazione, consegna ed invio del modello CU 2016, si dovrà così procedere:

24.02.2016: consegna al nostro Studio della documentazione riguardante le ritenute da lavoro autonomo (fattura/parcella del professionista e mod. F24, ovvero la documentazione che servirà per l’invio completo del mod. 770/2016), nel caso vogliate affidarci l’incarico di trasmettere anche le certificazioni redditi lavoro autonomo;

29.02.2016: consegna ai dipendenti e ai lavoratori autonomi del mod. CU 2016 redditi 2015;

7.03.2016: invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modelli CU 2016 (Certificazione Unica); tale adempimento verrà assolto dallo scrivente Studio.