DENUNCIA NUOVI LAVORI

Cosa e quando comunicare in occasione di cantieri temporanei

Ricordiamo che il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Inail anche i lavori di carattere temporaneo che saranno attivati nei trenta giorni successivi e il cui svolgimento è limitato nel tempo.

Tale fattispecie ricomprende tipicamente i lavori edili, idraulici, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotta, ma anche tutti gli altri lavori aventi la caratteristica della temporaneità, come ad esempio la gestione temporanea delle mense scolastiche, l’appalto di servizi di pulizia di edifici privati o pubblici, ecc.

La denuncia dei lavori di carattere temporaneo presuppone inoltre la riconducibilità dei lavori ad una voce di rischio già presente nell’ambito della PAT aziendale attiva presso la Sede Inail competente in relazione alla sede legale o operativa del datore di lavoro: tutti i lavori a carattere temporaneo infatti saranno agganciati alla PAT preesistente, ma soltanto se i lavori denunciati con la denuncia di nuovo lavoro sono classificabili alla stessa voce della PAT gestita dalla sede Inail dove il datore ha eletto la sede legale dell’azienda.

La denuncia andrà inviata telematicamente, ecco un facsimile del modello:

Riepilogando, le denuncia nuovi lavori deve essere effettuata se:

– esiste un termine finale determinato, anche se si tratta di lavori di lunga durata

– classificabilità in una voce di tariffa già presente nella Posizione Assicurativa Territoriale (Pat) della sede INAIL in cui il datore di lavoro ha la propria sede di lavoro

DISPENSA DALL’OBBLIGO DI DENUNCIA NUOVI LAVORI

L’Inail può dispensare il datore di lavoro dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori, purché questi siano comunque classificabili nell’ambito di una delle lavorazioni già denunciate, qualora:

  • per l’esecuzione degli stessi, sia richiesto l’impiego di non più di cinque persone e la durata non sia superiore a quindici giorni;
  • nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità;
  • negli altri casi in cui se ne ravvisi l’opportunità.

L’istanza prevede però che il datore di lavoro dichiari la sussistenza delle condizioni necessarie per l’ottenimento dell’esonero, includendo la descrizione dettagliata delle attività da svolgere: si avvia così un procedimento amministrativo che si conclude con l’emissione da parte della Sede Inail competente del provvedimento di dispensa entro trenta giorni dalla istanza.

Il provvedimento di accoglimento non dispensa il datore di lavoro dagli obblighi di presentazione della denuncia di variazione per lavori temporanei non classificabili ad una lavorazione già assicurata all’Inail o non compresa nel provvedimento stesso.

Il provvedimento di accoglimento rimane valido per l’intera vita aziendale ma la dispensa dalla denuncia dei lavori temporanei riguarda solo la denuncia dei singoli lavori che richiedono l’impiego di non più di cinque persone e di durata non superiore ai quindici giorni, per specifica Pat e voce di tariffa. Ovviamente se la ditta in possesso di esonero inizia dei lavori che richiedono l’impiego di più di 5 persone o la cui durata è superiore a 15 giorni occorre fare la denuncia di nuovo lavoro all’INAIL.

In caso di mancanza dei presupposti per la concessione la sede emetterà un provvedimento motivato di rigetto. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso da presentare al Presidente Inail per il tramite della Direzione Regionale competente per territorio nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza dell’atto impugnato.

Vi preghiamo di porre particolare attenzione a quanto sopra spiegato e di valutare con cura la situazione della vostra azienda. Ribadiamo che ogni cantiere temporaneo con le caratteristiche sopra riportate deve essere denunciato all’Inail, in caso contrario va richiesta la dispensa all’ente. Qualora riteneste di rientrare nella casistica sopracitata il nostro studio si rende disponibile alla redazione e all’invio delle pratiche.