Con la presente ricordiamo le attuali modalità di acquisto dei buoni lavoro/voucher, che da recenti disposizioni non sono
più acquistabili presso gli uffici postali.
Ecco alcune alternative:

  • i “buoni lavoro” si possono acquistare tramite il servizio internet banking delle Banche del gruppo Intesa
    Sanpaolo e riscuotere in contanti presso la rete delle tabaccherie convenzionate con Banca ITB.
    Il servizio internet banking di Intesa Sanpaolo consente al datore di lavoro di acquistare il numero dei buoni di
    cui ha bisogno, di qualsiasi importo fino a 500 €, di addebitarne il costo sul conto corrente e di effettuare
    direttamente la stampa dei voucher. I lavoratori, potranno riscuotere i buoni in contanti presso le tabaccherie abilitate.
  • È possibile acquistare e riscuotere i ‘buoni lavoro’ presso i tabaccai aderenti all’iniziativa. Di seguito, si indica il
    link per la ricerca dei tabaccai abilitati: http://serviziweb.tabaccai.it/voucherinps/

Forniamo qui di seguito maggiori informazioni sull’acquisto presso i tabaccai.

ACQUISTO
I committenti che intendono acquistare i voucher tramite delegati devono presentare una richiesta, compilando il modulo
SC53 (in allegato) alla sede INPS competente, che procederà all’acquisizione della delega. A seguito dell’abbinamento il
delegato potrà acquistare i voucher per la società delegante presso le tabaccherie abilitate.

Il committente acquista i voucher presentando al tabaccaio abilitato la propria Tessera Sanitaria definitiva oppure il
tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o la carta d’identità elettronica.
Per l’acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di 1,70 euro
al rivenditore autorizzato. È possibile acquistare in una sola operazione fino a 1.000€ di buoni lavoro e in un’unica
giornata fino a 2.000 € di buoni lavoro.
I voucher sono disponibili con il valore di 10 € o in formato ‘multiplo’ fino ad un valore di 500 €.

LIMITI ECONOMICI PER IL PRESTATORE
I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare per il 2015, 7000 € netti (9333 € lordi) nel
corso di un anno civile (1/01-31/12) con riferimento alla totalità dei committenti.
Le prestazioni rese nei confronti degli imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare per l’anno
2015, 2020 € netti (2693 € lordi) per ciascun committente.
Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito (cig, disoccupazione, ecc) il limite econominco è di 3000 €
complessivi per anno civile, con riferimento alla totalità dei committenti, che corrispondono a 4000 e lordi.

OBBLIGHI PER IL COMMITTENTE
Il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine dovrà
richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai
voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.
L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro,
eventuali conseguenza di carattere sanzionatorio.

In allegato forniamo un fac simile della dichiarazione da acquisire dal prestatore.

ATTIVAZIONE  
Prima dell’inizio della prestazione di lavoro (anche il giorno stesso purché prima dell’inizio dell’attività lavorativa), il
Committente, o il delegato, deve comunicare il proprio codice fiscale (riportato sul voucher), tipologia di
committente/tipologia di attività, il dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d’inizio
e fine della prestazione. Questa comunicazione vale ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all’INAIL.
Devono essere indicati i giorni/periodi di effettiva prestazione e non l’arco temporale in cui le prestazioni si collocano.
Deve inoltre essere indicato l’importo presunto lordo della prestazione, che corrisponderà alla retribuzione in base alle
ore lavorate (es. 3 ore di lavoro, corrispettivo minimo orario € 10, quindi totale importo presunto lordo € 30).
In particolare il committente deve effettuare la dichiarazione di inizio prestazione all’INPS, tenendo presente che:

  • le prestazioni svolte dallo stesso prestatore, vanno inserite senza sovrapposizione di periodi;
  • le prestazioni devono essere comunicate in ordine cronologico, sulla base della data di fine prestazione sia nel
    caso facciano riferimento ad un unico prestatore, sia nel caso in cui i prestatori coinvolti siano più d’uno;
  • in caso di più acquisti di voucher presso la rete dei tabaccai abilitati da parte di uno stesso committente, la data
    di inizio della prestazione deve essere sempre successiva a quella dell’operazione con la quale sono stati
    acquistati i voucher per remunerarla.

Attenzione: la mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui
all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare
INPS n. 157 del 7/12/2010.
I committenti e i prestatori per le comunicazioni con l’INPS possono utilizzare i seguenti canali:

  1. Telefonare al Contact Center INPS-INAIL n. 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile
    a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.
  2. Collegarsi al sito www.inps.it e attivare la connessione alla pagina Lavoro Accessorio.
  3. Andare in una sede INPS.

N. B. L’operazione di comunicazione è necessaria per l’attivazione del buono lavoro, la riscossione da parte del prestatore
e il corretto accredito dei contributi.

RISCOSSIONE
È possibile riscuotere i Buoni lavoro entro 1 anno dal giorno dell’emissione.

I Buoni Lavoro sono riscuotibili presso tutti i rivenditori autorizzati dal secondo giorno successivo alla fine della
prestazione di lavoro accessorio, per un importo massimo di 500 € per operazione di riscossione e per un importo
massimo giornaliero di 1.500 €.
Il prestatore per riscuotere deve presentarsi esibendo, esclusivamente, la propria Tessera Sanitaria definitiva o il
tesserino magnetico del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o la carta d’identità elettronica, per la verifica
del Codice Fiscale. Effettuato il pagamento viene rilasciata un ricevuta riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati
al prestatore.
Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alla sede INPS

PROFILO SANZIONATORIO

Le principali violazioni in materia di lavoro occasionale accessorio attengono principalmente al superamento dei limiti
quantitativi previsti e all’impiego dei voucher oltre la scadenza dei 30 giorni dalla data di acquisto.
Ogniqualvolta le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali
all’attività di impresa o professionale, la sanzione prevista qualora vengano superati i suddetti limiti è la trasformazione in
un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con conseguente applicazione delle relative sanzioni civili e
amministrative. In altri termini sarà possibile operare la “trasformazione” del rapporto ogniqualvolta le prestazioni del
lavoro accessorio siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente di un
imprenditore o professionista.
Nel caso di utilizzo di voucher oltre i 30 giorni la prestazione verrà considerata prestazione di fatto in nero ab origine e
dunque soggetta a trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e alle sanzioni previste per il
lavoro irregolare.